È stato pubblicato il Decreto-legge recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

Il Decreto-legge è in vigore dal 22 ottobre 2021.

Tra i principali contenuti del provvedimento, si richiamano le Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono previste misure in materia di:

  1. Lavoro nero con riduzione della soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale.
    • Presenza del 10% (e non più del 20%) del personale ”in nero” sul luogo di lavoro; il provvedimento, che deve essere adottato dal personale ispettivo dell’INL nell’immediatezza degli accertamenti, ovvero entro sette giorni dalla segnalazione di altre amministrazioni, non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.
    • Inoltre, non è più richiesta alcuna recidiva per l’adozione del provvedimento di sospensione che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche indicate nel nuovo Allegato I al D.Lgs. 81/08. (vedi immagine)
      La competenza dell’adozione del provvedimento in questi casi spetta anche all’ASL, oltre che all’INL, a prescindere dal settore di intervento. Resta ferma la competenza esclusiva del Corpo dei Vigili del Fuoco limitatamente ai provvedimenti di accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi.

L’impresa destinataria del provvedimento non potrà più contrattare con la PA per tutto il periodo di sospensione.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario:

  • la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  • il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni dell’Allegato I;
  • nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 € fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 € qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;
  • il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda dei diversi tipi di violazione in materia di salute e sicurezza dell’allegato I.

L’importo delle somme aggiuntive nelle ipotesi di lavoro irregolare e per violazione in materia di sicurezza è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già subito un provvedimento di sospensione.

Contro i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’ Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

Il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione dell’attività è punito con l’arresto fino a 6 mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

 

  1. Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
  2. Sono estese le competenze di coordinamento all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro a tutti i settori (e non più solo per settore edilizia, in sotterraneo e gallerie, per lavori mediante in cassoni in aria compressa e subacquei, lavori pericolosi), con incremento dell’organico degli ispettori e rafforzamento della banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) per permettere il lavoro sinergico di INL, Inail, regioni e Asl.