Con due ordinanze valide fino al 18 novembre 2023, la Regione Emilia-Romagna ha disposto le modalità di gestione dei rifiuti derivanti dalla recente alluvione.

Segnaliamo in particolare le seguenti disposizioni:

  • I rifiuti liquidi derivanti dall’alluvione, compresi anche i fanghi, provenienti da edifici pubblici e privati, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, oppure portati dai corsi d’acqua in piena oppure giacenti sulle spiagge, sono classificati come rifiuti urbani. Il produttore di questi rifiuti, per i quali nell’ordinanza sono indicati i codici CER, è individuato nel Comune di loro origine. La raccolta e il trasporto di tali rifiuti è affidata al Gestore del Servizio Pubblico di Raccolta che, per quanto possibile, ne deve effettuare la raccolta differenziata almeno per quanto riguarda i RAEE;
  • I rifiuti provenienti dalle attività produttive ordinariamente classificati come speciali restano tali ancorché derivanti dall’alluvione;
  • I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) sono autorizzati ad aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza, la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea al solo fine di accogliere i rifiuti urbani per il tempo di vigenza dell’ordinanza (quindi, a oggi, fino al 18 novembre 2023). Per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze potranno essere adottate modalità semplificate previa accordo con i competenti Comandi dei Vigili del Fuoco e le Prefetture territorialmente competenti. Allo scadere del termine di validità dell’ordinanza il gestore dell’impianto è tenuto a comunicare a Regione e ARPAE-Direzione Tecnica i quantitativi gestiti in ottemperanza alla presente ordinanza. Presso tali impianti potranno essere svolte operazioni di riduzione volumetrica, con mezzi mobili (compattazione o triturazione) anche in deroga alle autorizzazioni in essere, e semplici operazioni di selezione e cernita, manuale o con mezzi meccanici, per separare rifiuti che richiedano un trattamento specifico non individuati in fase di raccolta (RAEE, ad esempio). Al punto 10 dell’ordinanza sono riportate le caratteristiche tecnico – impiantistiche minime a cui devono rispondere queste attività di stoccaggio;
  • Gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione dei rifiuti liquidi possono incrementare la capacità di trattamento degli stessi, limitatamente ai rifiuti oggetto dell’ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa, qualora tale incremento sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore dell’impianto;
  • Gli impianti di destinazione dei rifiuti solidi e liquidi, in deroga all’elenco delle tipologie già autorizzate, sono autorizzati a trattare anche i codici EER 20.03.01, 20.03.07, 20.03.99, 20.03.04 e 20.03.06;
  • Ai fini dell’avvio a recupero, viene confermata la possibilità di attribuire ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita, tra gli altri, i codici di seguito elencati:
    • al ferro e acciaio il codice EER 17.04.05,
    • ai metalli misti il codice EER 17.04.07,
    • al legno il codice EER 17.02.01,
    • ai materiali da costruzione il codice EER 17.01.07,
    • ai materiali da costruzione a base di gesso il codice EER 17.08.01* oppure il codice EER17.08.02,
    • ai rifiuti ingombranti il codice EER 20.03.07,
    • ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) i codici EER 20.01.23*, 20.01.35* e 20.01.36,
    • ai materiali isolanti il codice EER 17.06.03* oppure 17.06.04,
    • ai cavi elettrici il codice EER 17.04.11,
    • agli accumulatori e batterie il codice EER 20.01.33* oppure 20.01.34.

 

A integrazione dell’ordinanza n.66/2023, la Regione Emilia-Romagna ha disposto, con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 20 maggio 2023 n.67, che:

  • Sono esclusi dalle norme sui rifiuti i sedimenti provenienti da edifici pubblici e privati allagati. Tali norme si applicano invece a sedimenti derivanti da aree produttive se venuti a contatto con materiali inquinanti. Se i sedimenti sono stati convogliati nelle reti fognarie, direttamente o indirettamente tramite altri corpi idrici naturali o artificiali, occorre informarne per le vie brevi (es: mail) il gestore del servizio idrico;
  • I Comuni, o soggetti da loro individuati, sono autorizzati al prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminare di acque fangose, limi e terre derivanti dagli eventi meteorici provenienti, a titolo esemplificativo, da strade, aree pubbliche e vani interrati di edifici. I Comuni, in quanto detentori dei rifiuti, devono comunicare i siti di raggruppamento ad ARPAE territorialmente competente, Regione e Protezione Civile;
  • Acque fangose, limi e terre, individuati con il codice CER 20.03.99, cessano la qualifica di rifiuto se:
    • è esclusa la presenza di contaminanti e di rifiuti estranei;
    • possono essere utilizzati per realizzare rilevati, piazzali, sottofondi stradali, copertura di discariche, riempimenti, sistemazioni agrarie, tombamenti di cave e ripristini geomorfologici.

    Previa una dichiarazione attestante il rispetto di questi requisiti, il Comune, o soggetto da esso individuato, è autorizzato a effettuare tali utilizzi. I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti devono essere conservati separatamente dai rifiuti;

  • I Comuni devono tenere traccia delle quantità e delle modalità gestionali di tali rifiuti. Questi dati dovranno essere comunicati alla Regione e alla Direzione Tecnica di ARPAE.