Il Commissario delegato alla ricostruzione ha pubblicato l’ordinanza (n. 25 del 16/06/2015) riguardante la proroga dei termini e la parziale modifica dell’Ordinanza 75/2014 (bando Inail), che regola l’erogazione di contributi in conto capitale per le opere di messa in sicurezza per l’ottenimento dell’agibilità sismica provvisoria e per le opere di miglioramento sismico dei fabbricati destinati ad attività produttive e non danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Il provvedimento prevede, in particolare, le seguenti novità per le imprese:
- la proroga dei termini relativi alla presentazione delle domande che potranno essere presentate fino al 31 Dicembre 2015 (salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse);
- le spese sostenute per gli interventi già effettuati, anche congiuntamente di rimozione delle carenze e di miglioramento sismico, devono essere pagate, qualora sia richiesta l’erogazione dei contributi in due soluzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2016;
- nel caso di domande presentate dalle imprese prima dell’effettuazione del miglioramento sismico, detto intervento deve essere integralmente effettuato, pagato e rendicontato entro e non oltre il 31 dicembre 2016;
Permane il superamento del vincolo riguardante il riconoscimento del contributo per immobili oggetto di contratti di affitto registrati in data antecedente al 29 maggio 2012. Le richieste di contributo dovranno essere sottoscritte esclusivamente da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente. Non sono ammissibili le richieste sottoscritte da altri soggetti.
I requisiti di ammissibilità posseduti al momento della presentazione della domande devono essere mantenuti nei 3 anni successivi dalla data di concessione del contributo; in particolare per quanto riguarda gli interventi sugli immobili è obbligo del beneficiario il mantenimento della destinazione dell’immobile ad uso produttivo per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati, mentre per quanto riguarda gli interventi sui beni strumentali il beneficiario deve mantenere l’impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione degli interventi e garantirne l’utilizzo per l’esercizio dell’attività caratteristica dell’impresa.
Nel caso non risultassero presenti tali requisiti avverrà la revoca d’ufficio, in tutto o in parte, del contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate.
Restano confermati i limiti di contributo pari a 149.000 euro per singolo intervento e 200.000 euro riguardanti entrambi gli interventi ammessi (rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico degli edifici).
È importante ricordare che il contributo previsto è del 70% e che, a fronte di uno stanziamento dell’Inail di 74 milioni, ad oggi sono state assegnate risorse per 23,5 milioni a 720 imprese (dati di Maggio 2015). Esiste quindi ancora una buona disponibilità di fondi.
Per informazioni:
Zironi Alessandro
Consulente Sicurezza e Ambiente
Cell. 3487110449