I Decreti Ministeriali di seguito riportati, in attuazione all’art. 46 D.Lgs.81/2008, portano sostanziali modifiche del quadro normativo in materia di prevenzione incendi:

  • il DM 1/9/2021: controllo degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio, in vigore dal 25 settembre 2022;
  • il DM 2/9/2021: gestione del servizio antincendio, in vigore il 4 ottobre 2022 salvo che per disposizioni specifiche;
  • il DM 3/9/2021: criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in vigore dal 29 ottobre 2022.

Con l’entrata in vigore dei suddetti DM verrà totalmente abrogato il DM 10/3/1998 che rimarrà il punto di riferimento fino alle date sopra indicate.

 

DM 1/9/2021

Con il DM 1/9/2021, denominato «Decreto controlli», sono state definite le modalità di:

  • attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio (allegato I);
  • qualificazione dei tecnici manutentori, tramite specifici percorsi di formazione (allegato II) 

L’allegato I definisce i criteri e le modalità di attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Queste operazioni potranno essere effettuate solo da tecnici manutentori qualificati.

Manutenzione e controlli periodici

È previsto l’obbligo di tenuta di un registro dei controlli, predisposto dal datore di lavoro, riportante:

  • i controlli periodici;
  • gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, in base a scadenze temporali indicate da disposizioni, norme, specifiche tecniche e manuali d’uso e manutenzione.

Il registro deve essere aggiornato costantemente e messo a disposizione degli organi competenti per il controllo.

Sorveglianza

Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati regolarmente, tramite liste di controllo, dai lavoratori normalmente presenti ed adeguatamente istruiti.

Non sono riportate indicazioni sulle modalità di effettuazione e gestione della sorveglianza, che pertanto andranno definite dall’impresa.

 

DM 2/9/2021

Con il decreto (DM 2/9/2021) sono stabiliti i criteri per la gestione durante le normali situazioni di esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Vengono definite:

  • le azioni da attuare in caso di emergenze, comprese le caratteristiche dei piani di emergenza;
  • la formazione ed informazione da fornire ai lavoratori, in funzione del rischio incendio presente;
  • le modalità di designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, compresi i requisiti dei docenti.

Le principali novità previste dal DM nell’ambito della gestione dei servizi antincendio – GSA nei luoghi di lavoro riguardano:

  • la classificazione delle attività e la tipologia di formazione e aggiornamento: nel DM 10 marzo 1998 si faceva riferimento ad un esplicito indice di rischio (basso, medio ed elevato), mentre il nuovo DM distingue le attività in attività di livello 1, 2 e 3, correlandone la tipologia di corsi di formazione e aggiornamento (di tipo 1, 2 e 3);
  • la periodicità quinquennale per l’aggiornamento della formazione;
  • l’introduzione di metodi di apprendimento innovativi, anche in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi;
  • la parte di formazione pratica per i corsi di tipo 1 di formazione e aggiornamento relativi alle attività di Livello 1;
  • il contenuto dei programmi di aggiornamento.

La novità sostanziale del decreto è legata alla valutazione del rischio dell’attività, il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

 

LIVELLO DM 2/9/2021 CORSO BASE DM 2/9/2021 AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI DM 2/9/2021

Livello 3

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 105/2015 (attività a rischio di incidente rilevante);

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 200 posti letto;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2003.

 

Livello 3

16 ore (compresa verifica di apprendimento) di cui 12 di modulo teorico e 4 di esercitazione pratica

Livello 3

8 ore (compresa verifica di apprendimento) di cui 5 teoriche in aula e 3 di esercitazione pratica

Livello 2

a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al DPR n.151/ 2011 (sottoposti ai controlli di prevenzione incendi), con esclusione delle attività di livello 3; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto

Livello 2

8 ore (compresa verifica di apprendimento) di cui 5 modulo teorico e 3 di esercitazione pratica

Livello 2

5 ore (compresa verifica di apprendimento) di cui 2 di modulo teorico (in aula) e 3 di esercitazione pratica

Livello 1

Attività non presenti nei livelli 2 e 3 e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Livello 1

4 ore (compresa verifica di apprendimento) di cui 2 ore di esercitazione pratica

Livello 1

2 ore (compresa verifica di apprendimento) costituito solo di esercitazione pratica

 

Disposizioni transitorie

I tre percorsi formativi per addetti al servizio antincendio corrispondenti ai 3 livelli di rischio già programmati alla data di entrata in vigore del DM con i contenuti dell’allegato IX del DM 10/3/1998 sono considerati validi se svolti entro il 4/4/2023.

Fatti salvi gli obblighi legati a variazioni normative, il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dall’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se al 4/10/2022 sono trascorsi più di 5 anni, i soggetti interessati dovranno frequentare un corso di aggiornamento entro il 4/10/2023.

La circolare del Dipartimento Nazionale VV.FF del 31/5/2022, precisa che è fatta salva la validità dei corsi e degli esami svolti secondo la precedente normativa (allegato IX del DM 10 marzo 1998). Eventuali argomenti introdotti nei programmi del D.M. 2/9/2021, non presenti in precedenza, potranno essere trattati, su richiesta del datore di lavoro, in fase di aggiornamento.

Piano di emergenza

Il DM 2/9/2021 prevede l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti luoghi di lavoro:

  • dove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • nei locali aperti al pubblico e caratterizzati dalla compresenza di più di 50 persone indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • che rientrano nell’Allegato I del DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro diversi da quelli sopra elencati non vi è quindi l’obbligo di redigere il piano d’emergenza, ma occorre comunque adottare tutte le misure organizzative e gestionali da applicare in caso d’incendio, misure da riportare nel documento di valutazione dei rischi o nelle procedure standardizzate. Per questi luoghi, cosiddetti “a basso rischio”, il piano d’emergenza è sostituito da planimetrie ed indicazioni schematiche riportanti le principali indicazioni per una corretta ed efficace gestione dell’emergenza.

 

DM 3/9/2021

Con il DM 3/9/2021 sono stati definiti i nuovi criteri generali per l’individuazione delle misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, oltre alle misure precauzionali di esercizio.

Queste disposizioni si applicano a tutti i luoghi di lavoro, ad esclusione dei cantieri temporanei o mobili.

Gli aspetti trattati del decreto sono:

  • la valutazione dei rischi di incendio che dev’essere complementare a quella del rischio esplosione, qualora prevista, ai sensi del titolo XI del D.Lgs.81/08 e deve rispettare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio. Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio (livello1) la valutazione viene effettuata seguendo l’allegato I del DM 03.09.2021 mentre per tutte le altre attività (quelle soggette al controllo dei VVF) i criteri di valutazione devono riferirsi al DM 3.08.2015 (RTO – Nuovo codice di Prevenzione Incendi);
  • i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

I luoghi di lavoro esistenti al 29/10/2022 dovranno adeguarsi a queste disposizioni nel caso in cui, ai sensi dell’art.29 co.3 del D.Lgs.81/08, occorre aggiornare la valutazione dei rischi in seguito a modifiche significative del ciclo produttivo o dell’organizzazione lavorativa.

 

 

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Le schede dei corsi sicurezza sono scaricabili dal sito di ASQ 

 

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