Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore la normativa sull’etichettatura ambientale degli imballaggi.
L’art. 219 co.5 del D.Lgs. 152/06 dispone che, per migliorare la gestione dei rifiuti d’imballaggi, devono essere fornite opportune informazioni agli utilizzatori ed ai consumatori. In particolare, i produttori di imballaggi devono etichettarli in modo da fornire:
- ai consumatori finali (canale B2C) una corretta informazione sulle destinazioni finali (cosiddetta “etichettatura ambientale”);
- agli utilizzatori e ai consumatori (canale B2C e B2B), le informazioni necessarie per identificare e classificare l’imballaggio, la natura dei materiali utilizzati sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione.
L’apposizione di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente.
In caso di esportazione, occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione.
Nella legislazione nazionale non è precisato come debbano essere etichettati gli imballaggi, pertanto ciascuna azienda ha facoltà di comunicare le informazioni con modalità grafiche e di presentazione liberamente scelte purché efficaci e coerenti con gli obbiettivi previsti dall’art. 219,comma 5.
Per le tipologie di imballo non etichettabili (ad es. film estensibile, reggia, nastro adesivo, ecc…), possono essere utilizzate soluzioni alternative, quali: App, QR Code, dicitura sul documento di trasporto, ecc…
La responsabilità principale ricade sui produttori di imballi, ma gli utilizzatori hanno l’onere di sorvegliare che i produttori adempiano ai requisiti richiesti e sono inoltre tenuti ad utilizzare imballi conformi. Si consiglia di stipulare specifici accordi tra le parti e che, nel caso sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.
Riteniamo di farvi cosa gradita allegando alla presente la seguente documentazione: