Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 166/2024, in vigore dal 15 novembre 2024, sono state apportate modifiche alla normativa sui RAEE, con la riscrittura delle regole relative ai sistemi di ritiro “uno contro uno” e “uno contro zero” e l’abrogazione degli adempimenti previsti dal DM 65/2010 e dal DM 121/2016, previsti per i distributori di AEE, per i trasportatori che operano per conto dei distributori, nonché per gli installatori e i centri di assistenza dei RAEE che effettuano il ritiro nello svolgimento della propria attività.
La Legge 166/2024 ha sostituito l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 3-bis), con quello di iscrizione al Sistema Informativo del Centro di Coordinamento (CdC) RAEE, per i seguenti soggetti:
- Distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha già abrogato e cancellato le imprese precedentemente iscritte nella categoria 3-bis.
Modalità d’iscrizione
Prima dell’iscrizione al CdC, è necessario registrarsi al portale dei Servizi per la gestione integrata di RAEE domestici cliccando qui. L’iscrizione, gratuita, è necessaria per poter gestire in forma semplificata i RAEE raccolti secondo le modalità “uno contro uno” e “uno contro zero”. Il CdC RAEE ha messo a disposizione una guida operativa per facilitare il processo di iscrizione sul portale.
In fase di iscrizione sarà necessario indicare il luogo in cui verrà effettuato il deposito preliminare dei RAEE ritirati nei punti vendita o in altri luoghi.
Documentazione per il trasporto
Per il trasporto verso i centri di raccolta autorizzati o verso impianti autorizzati al trattamento adeguato – compreso il trasporto dai locali del punto vendita al luogo di deposito – sarà sufficiente un documento di trasporto (DDT) che attesti il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
A questo proposito, il CdC RAEE rende disponibile a tutti gli operatori della distribuzione un fac-simile del documento di trasporto.
Comunicazione annuale
Entro il 31 maggio 2025, i soggetti iscritti dovranno effettuare la comunicazione annuale, facendo riferimento ai movimenti registrati nel corso del 2024.
Nella comunicazione dovranno essere indicati:
- La categoria di AEE (elencata nell’allegato III del D.Lgs. 49/2014)
- I codici CER
- Il numero di pezzi o il peso stimato
- Il tipo di destinatario
In caso di necessità, è possibile richiedere ad ASQ, previo preventivo, il servizio di iscrizione e di comunicazione annuale al CdC, contattando Giulia Montorsi: asq.montorsi@mo.cna.it