Prorogate di un anno le regole sulla formazione previste dal decreto controlli antincendio.
Slitta al 25 settembre 2024, quindi, l’entrata in vigore dell’obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori che operano su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (cosiddetto “decreto controlli”).
Ricordiamo che il citato DM 01/09/2021 introduce (art. 1) la figura del tecnico manutentore qualificato e stabilisce (art. 4) che gli interventi di manutenzione e i controlli periodici sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali (definiti nell’allegato II, in parte modificato e integrato dal nuovo DM 15/09/2022).
Per l’ottenimento della qualifica il tecnico manutentore dovrà effettuare un percorso di formazione, e successivamente sottoporsi alla procedura di valutazione dei requisiti finalizzata al rilascio dell’attestazione di qualifica da parte delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. È fatta salva la possibilità, per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni, di essere esonerati dalla frequenza del corso e richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione dei requisiti, con rilascio dell’attestazione di tecnico manutentore qualificato da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.