Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149 è stata introdotta una nuova restrizione all’uso e all’immissione sul mercato dei diisocianati, come costituenti di altre sostanze o in miscele.
Nello specifico, il Regolamento (UE) 2020/1149 ha modificato l’allegato XVII del Regolamento (UE) 1907/2006 in materia di normativa REACH. Ricordiamo che l’allegato in questione riporta l’elenco di tutte le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.
La restrizione, in questo caso, prevede che – a partire dal 24 agosto 2023 – l’uso industriale e professionale di diisocianati non sia più consentito, a meno che la concentrazione complessiva di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso o che gli operatori siano stati formati sull’uso sicuro dei diisocianati. Dal 24 febbraio 2022, non è inoltre più consentita l’immissione sul mercato di diisocianati, a meno che la concentrazione complessiva di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso o, ancora, che il fornitore garantisca che il destinatario sia a conoscenza delle prescrizioni normative in merito alla formazione degli addetti sull’uso sicuro dei diisocianati.
A tale scopo, il fornitore dovrà riportare sull’imballaggio la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Cosa sono i diisocianati?
I diisocianati sono utilizzati in tutta Europa come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, dall’edilizia alla chimica. I diisocianati sono composti utilizzati come componenti chimici in isolanti (schiume poliuretaniche), guarnizioni, sigillanti adesivi, vernici e rivestimenti. Pertanto, con riferimento ai settori di interesse per la CNA, si potranno avere impatti su imprese di una molteplicità dei settori, quali il legno, l’edilizia, le carrozzerie e la componentistica per l’automotive.
Che tipo di formazione prevede il Regolamento?
La formazione, da effettuare entro il prossimo 24 agosto, deve essere garantita dal datore di lavoro o lavoratore autonomo agli utilizzatori industriali o professionali (ovvero i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti) e deve comprendere istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea o per inalazione sul luogo di lavoro.
La formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni. Il Regolamento elenca nel dettaglio i contenuti della formazione ma nulla aggiunge sulla durata del corso (per i dettagli si rinvia al testo del Regolamento visionabile qui).
Come prepararsi all’obbligo?
ASQ Modena Formazione organizza in azienda i corsi in grado di permettere questo adempimento. La durata dei corsi, mediamente di 8 ore, può comunque variare in base alle sostanze utilizzate, ai processi produttivi e al numero di addetti coinvolti.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Viviana Buraschi, Coordinatrice ASQ Modena Formazione (tel. 059/2551132 | asq.viviana@mo.cna.it).