A partire dal 1 Giugno 2015 il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) sarà la sola normativa vigente per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele. Terminerà così la fase transitoria che dal 20 Gennaio 2009 ha consentito alle imprese di avvalersi ancora delle disposizioni della precedente legislazione, in particolare della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi.
Il Regolamento CLP sostituirà integralmente la normativa precedente, con obblighi generalmente simili. In alcuni casi introduce tuttavia delle nuove disposizioni. In particolare il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche introdotto fa riferimento al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU).
Il CLP richiede alle società di classificare, etichettare e imballare le loro sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima d’immetterle sul mercato a garanzia della sicurezza di lavoratori e consumatori. Un elevatissimo numero di prodotti deve essere ri-etichettato ai fini della conformità al CLP, compresi oggetti di consumo qualivernici o detergenti, oltre che miscele industriali.
Cosa devono fare le imprese utilizzatrici di prodotti chimici (miscele)?
La graduale introduzione del Regolamento CLP (1272/2008/CE) ha reso necessario modificare le norme relative ai dati di sicurezza delle miscele (Allegato II del Regolamento REACH).
Dal 1 giugno 2015 pertanto le schede di dati di sicurezza e le etichette delle miscele pericolose dovranno essere preparate secondo tale sistema di classificazione unificato ed armonizzato, diverso rispetto al sistema precedente e che apporta significativi cambiamenti nei requisiti sia per quanto riguarda il formato che il contenuto.
Come verifico se le mie schede di sicurezza sono aggiornate?
Le aziende utilizzatrici a valle devono richiedere ai propri fornitori di prodotti chimici (miscele) le schede di sicurezza aggiornate secondo il Regolamento (CE) 1272/2008.